Decreto Omnibus: approvata in via definitiva la legge di conversione
Giuseppe Montuori * 25 Ottobre 2024Il 3 ottobre scorso la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto Omnibus, pubblicato nella G.U. nr. 236 dell’8 ottobre 2024 che, in sintesi, prevede:
- il raddoppio della flat tax, che passa da 100 a 200 mila euro, per i miliardari esteri che decidono di trasferire il domicilio fiscale in Italia;
- il bonus di Natale da 100 euro il quale arriverà insieme alla tredicesima nelle buste paga di lavoratori e lavoratrici dipendenti, e spetterà alle famiglie monoreddito con entrate fino a 28.000 euro e con almeno una prole a carico;
- il concordato preventivo biennale, in pratica chi ha una partita IVA può concordare con l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati a disposizione della stessa, un reddito per i due anni successivi (per i forfettari si tratta di un solo anno, dal 2025 saranno due anni anche per quest’ultimi) e impegnarsi a pagare le tasse su quella somma, con l’ipotesi di ulteriore rinnovo. La norma introduce anche la possibilità di usufruire di un condono che permette alle partite IVA che accedono al concordato preventivo biennale (scadente il 31.10.2024), di sanare omissioni dichiarative dal 2018 al 2022, in poche parole, si introduce un sistema più punitivo per coloro i quali non firmeranno il patto col Fisco. A tal uopo, l’AdE, ha pubblicato la Risoluzione nr. 50/E del 17/10/2024, attraverso la quale ha specificato alcuni adempimenti da osservare per coloro i quali utilizzano tale strumento, in particolar modo per chi attraversa un periodo di difficoltà finanziaria ed ha necessità di sanare i propri debiti. In breve, quello in esame è un vero e proprio istituto di compliance che dà la possibilità al contribuente che versa in uno stato di crisi finanziaria di poter rateizzare i debiti col fisco, evitando, in tal guisa, le varie procedure concorsuali;
- di poter beneficiare, del bonus mobili ed elettrodomestici grazie alla detrazione del 50% delle spese sostenute, prorogato fino al 31.12.2025. In sostanza, per quelli che intendono avvalersi dello sconto del 50 % (il tetto massimo di spesa su cui applicare la detrazione resta fissato a 5.000 euro),il costo sarà ripartito in dieci quote annuali dello stesso importo;
- l’esenzione dall’IVA per alcune tipologie di prestazioni sanitarie di chirurgia estetica, sempreché le stesse siano eseguite a scopo curativo e munite di idonea prescrizione medica, estesa anche a quelle eseguite prima dell’entrata in vigore del citato regime fiscale (17 dicembre 2023), senza però dar luogo a rimborsi del tributo indiretto già versato;
- norme più restrittive contro la pirateria televisiva il cosiddetto “pezzotto”;
- una accelerazione alla concessione del PNRR, istituto, approvato in Italia nel 2021 allo scopo di potenziare la nostra economia a seguito della pandemia da Covid-19. A tal proposito, dopo che diversi enti, allo scopo di non incorrere in errore, hanno chiesto quale fosse l’esatto trattamento economico di tali contributi ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, l’AdE, ha dato seguito all’interpello nr. 193 del 4.10.2024, chiarendo che l’IVA si applica in un rapporto di reciprocità tra due prestazioni cd. “sinallagmatiche”, vale a dire quando i contributi rappresentano la controprestazione dell’attività eseguita dal beneficiario. Quando, invece, l’Ente/società è chiamata a svolgere solamente un ruolo da tramite tra il Ministero che eroga il danaro e i fornitori, le somme sono fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA… A tal proposito sovviene in aiuto anche la circ. dell’AdE nr.34/2013, la quale chiarisce che i contributi/finanziamenti erogati non a fronte di un rapporto giuridico di dare, di fare, di non fare… ovvero quando non si è in presenza di una obbligazione ed un corrispettivo ma, di pure elargizioni di danaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, tali contributi, non vanno considerati “corrispettivi” assegnati a fronte di una prestazione di servizio e, quindi, non soggetti al tributo indiretto ai sensi del DPR 633/1972.
* (Dottore in Scienze della Pubblica Amministrazione)
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