Garante dei Disabili, avv. Paolo Colombo: «Sentenza storica: l’ABA nei Livelli Essenziali di Assistenza»
Redazione 13 Ottobre 2023Una Sentenza senza precedenti e di grande portata in materia di terapia ABA (Analisi Applicata del Comportamento) per i disturbi dello spettro autistico è quella pronunciata nei giorni scorsi dal Consiglio di Stato (n. 8708 del 6 ottobre), su ricorso presentato da ANGSA Campania (Associazione Nazionale Genitori di persone con Autismo).
Nella fattispecie, si trattava di un minore con autismo severo, a cui l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare, basandosi sull’errato presupposto che l’ABA stesso non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla Regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia.
Contro tale provvedimento, i difensori dei genitori avevano proposto ricorso al TAR delle Marche (Tribunale Amministrativo Regionale) che lo aveva respinto, ragione per cui si era reso necessario il ricorso al Consiglio di Stato che ha invece accolto l’appello, annullandola Sentenza del TAR delle Marche.
La grande importanza di questa Sentenza risiede non solo nel fatto che per la prima volta (dopo la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo) sui diritti delle persone con autismo si è pronunciato il Consiglio di Stato, ma soprattutto perché la pronuncia ha avuto modo di affrontare aspetti del tutto nuovi, arrivando a sancire diritti imprescindibili, come quello ad una misura minima di trattamento ABA.
Innanzitutto il Consiglio di Stato ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), definiti dagli articoli 25, 32 e 60 del Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) del 12 gennaio 2017.
Nel quadro di tale assistenza socio sanitaria ricompresa nei LEA, vanno dunque certamente annoverati i trattamenti cognitivo-comportamentali, denominati ABA, trattandosi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, che devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale.
A tal proposito il Consiglio di Stato smentisce totalmente l’argomentazione dell’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) e quella della Sentenza impugnata, secondo cui, senza ricezione in una Legge Regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non troverebbero applicazione nell’àmbito dell’ordinamento regionale.