TAGLIARE I DEBITI È POSSIBILE CON LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Redazione 5 Maggio 2022Una delle conseguenze più allarmanti dell’avvento della pandemia da Covid 19, è stata la grave crisi economico finanziaria che si è abbattuta su famiglie e consumatori. Le difficoltà economiche sono aumentate e, con essa, le situazioni di sovraindebitamento e d’insolvenza. Ma una via d’uscita a tutto questo c’è ed è rappresentata dalla nuova procedura prevista dalla Legge n. 3/2012 (c.d. composizione della crisi da sovraindebitamento).
Ad illustrare le modalità alternative al tracollo finanziario è l’avvocato palmese Filippo Carrella: “Questa procedura rappresenta una novità nell’ambito del diritto concorsuale, infatti, nell’ordinamento italiano non era prevista alcuna regolamentazione per la crisi debitoria di un soggetto privato”. In che cosa consiste: “Rappresenta l’unico strumento che consente al consumatore di liberarsi, per sempre, da tutti i debiti. La procedura è applicabile a tutti i soggetti non fallibili come piccoli imprenditori, professionisti e privati, che si trovino in una situazione di definitiva incapacità ad adempiere al pagamento regolare delle rate dei finanziamenti e delle varie scadenze”.
Cosa deve fare il debitore: “Deve presentare, presso gli organismi competenti, con il supporto di un avvocato, un’istanza di nomina di una figura esperta della materia (c.d. gestore della crisi). Coadiuvato da quest’ultimo, il debitore potrà scegliere tra tre alternative: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione del patrimonio”.
In cosa si differenziano queste tre procedure: “Il piano del consumatore può essere presentato solo da chi ha contratto debiti per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale. La proposta di riordine dei debiti prevede un pagamento rateizzato con importi mensili correlati all’effettive possibilità del debitore, con conseguente taglio di grossa fetta del debito complessivo. In tal caso, l’omologa del piano da parte del giudice non richiede l’approvazione dei creditori. L’accordo di ristrutturazione può, invece, essere presentato da Enti e Imprese non fallibili e dovrà essere approvato dal 60% dei creditori. La procedura di liquidazione dei beni, infine, prevede la nomina di un liquidatore che dovrà provvedere, con l’ausilio del debitore stesso, all’individuazione e alla vendita di parte del suo patrimonio”.
Quali sono le conseguenze positive delle suddette procedure: “In primis, dal decreto di fissazione dell’udienza, non potranno iniziare nuove procedure esecutive e, con provvedimento del giudice, vengono sospese immediatamente anche quelle pendenti. In caso di omologa si otterrà un taglio netto della massa debitoria complessiva e l’esdebitamento per i debiti non pagati”.